PROTESTI


Il Registro informatico con tutte le informazioni sui mancati pagamenti dei titoli di credito



Il protesto è l’atto con cui un Pubblico Ufficiale autorizzato, detto anche ufficiale levatore (notaio, ufficiale giudiziario, segretario comunale), constata la mancata accettazione di una cambiale tratta o il mancato pagamento di una cambiale, di un vaglia cambiario, di un assegno bancario o postale.

Gli ufficiali levatori, alla fine di ogni mese,

devono trasmettere alla Camera di Commercio competente per territorio l'elenco dei protesti verbalizzati: il debitore contro il quale ogni protesto è levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita (se persona fisica) o denominazione e indirizzo (se persona giuridica).



Il protesto è oggetto di pubblicità allo scopo di tutelare chiunque abbia rapporti economici con il protestato.
Entro 10 giorni dalla trasmissione dell'elenco, Le Camere di Commercio curano la pubblicazione dei protesti mediante l’omonimo Registro (Registro Protesti) istituito con Legge 15/11/1995, n. 480: tale Registro, esclusivamente informatico, è accessibile al pubblico per la consultazione, sia presso la Camera di Commercio che online (servizio Registro Imprese/Telemaco su web).


Nel Registro informatico dei Protesti sono riportati, con riferimento

all’atto di protesto:
all’atto di protesto:

il numero di repertorio, la data e il luogo della levata
al creditore:
al creditore:

il legislatore non ha previsto l’inserimento di alcun dato relativo al creditore, pertanto dal Registro informatico dei Protesti non è possibile estrapolare nessuna informazione per risalire ad esso
al titolo:
al titolo:

la natura del titolo (cambiale, vaglia cambiario, assegno, etc.), la data di scadenza, la somma dovuta e il motivo del mancato pagamento
al debitore:
al debitore:

  • se si tratta di persona fisica: il nome, il cognome, il codice fiscale o la data di nascita e il domicilio
  • se si tratta di impresa: la denominazione, il codice fiscale o partita iva e la sede sociale

La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel Registro Protesti per 5 anni dalla sua pubblicazione oppure fino alla sua eventuale cancellazione, intercorsa a seguito di presentazione della relativa istanza  (ad es. per intervenuto pagamento, illegittimità o errore).

La domanda di cancellazione è presentata al Presidente della Camera competente e la cancellazione dei dati del protesto è disposta dal Dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti a seguito della presentazione della relativa istanza, corredata ove previsto del provvedimento di riabilitazione. Si suggerisce comunque di verificare la procedura sul sito della Camera di Commercio competente.

A cancellazione definitiva dal Registro dei dati relativi al protesto, quest’ultimo si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.



Con la ricerca è possibile specificare il nome del soggetto nei cui confronti il protesto è stato levato o che ha effettuato il rifiuto di pagamento (una persona fisica, oppure una società) indicando eventualmente alcune informazioni aggiuntive quali il territorio (regione e/o provincia) e la data di nascita.

La ricerca Protesti può dare esito positivo o negativo: nel primo caso il sistema restituisce le occorrenze individuate, con i dati essenziali identificativi di ogni protestato (nominativo, indirizzo, comune e provincia di residenza, dati di nascita, eventuale codice fiscale).

Individuata la posizione di interesse, si può richiedere la Visura Protesti (con la lista degli effetti); nel caso di ricerca con esito negativo è possibile invece richiedere la Visura Protesti di NON Esistenza.